108 G.U. 8/93 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1991, n. 5701. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 di alcune loc. nei territori dei comuni di Perugia-Corciano-Magione- Marsciano. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto l’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di applicazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, come integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la legge regionale 4marzo 1980, n. 14 modificata ed integrata con L.R. 8 giugno 1984, n. 29; Visti i verbali dell’ 11 ottobre 1989, del 7 febbraio 1990 ed il parere n. 63 dell’11 ottobre 1989 espresso dalla Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, pubblicati all’Albo pretorio dei Comuni su cui insistono le loc. sottoposte a vincolo: Perugia dal 29 marzo 1990 al 29 giugno 1990, Magione dal 21 marzo 1990 al 21 giugno 1990, Marsciano dal 27 marzo 1990 al 24 giugno 1990 e Corciano dal 2 aprile 1990 al 27 giugno 1990; con i quali è stata inclusa negli elenchi di cui all’art. 1 nr. 3 e 4 della legge 1497/39 la valle denominata «Pian dell’Abate», corrispondente alla unità ambientale il cui perimetro è riscontrabile nei crinali circostanti e, grosso modo, procedendo in senso orario, va da Agello (Comune di Magione), tocca i toponimi «Castellaccio» (Villa Gallenga), «Solomeo» (Comune di Corciano), «Capanne», «Bagnaia», «Villa Montefreddo», «Pilonico Materno», «Castiglion della Valle» (Comune di Marsciano), «S. Martino dei Colli», per- chiudere di nuovo su Agello; il tutto come meglio specificato nell’allegata cartografia; Rilevato: — che in tutta la zona interessata dal presente provvedimento come complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale in quanto costituito dagli elementi morfologici storici, sociali, ed urbanistici evidenziati nel parere, è ravvisabile la spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano; — che la zona costituisce non comune bellezza panoramica in quanto godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico; Che si individuano nell’unità ambientale descritta le caratteristiche di pregio previste all’art. 1 n. 3, n. 4, ed i contenuti di valore elencati ai numeri 4 e 5 dell’art. 8 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; Rilevato altresì che: — non sono pervenute opposizioni osservazioni nei termini previsti dalla legge; — tuttavia in data 28 maggio 1990 è stato notificato il ricorso proposto al TAR Umbria dalla ditta Fondedile s.p.a. avverso il provvedimento di tutela in questione; Considerato che tale ricorso non dà luogo alla sospensione dell’iter del provvedimento; Visti i pareri n. 3 e 39 della III commissione consiliare permanente, ai sensi dell’art. 7 LR. 8 giugno 1984, n. 29, espressi nella seduta dell’8 maggio 1991; Visto il Piano urbanistico territoriale per le indicazioni relative alla tutela delle risorse territoriali, dell’ambiente naturale e di quello storico-artistico; Considerato inoltre che l’inclusione della zona individuata nel verbale di cui sopra, fra le località tutelate ai sensi della legge 1497/39, non preclude a priori lo svolgimento di attività produttive o edificatorie, ma è volto ad impedire che le stesse producono modifiche tali da recare pregiudizio all’aspetto delle località protette; Udita la relazione dell’assessore relatore; A voti unanimi espressi nei modi di legge, delibera: 1) la valle denominata «Pian dell’Abate» ricadente nei territori dei comuni di Perugia, Magione, Marsciano e Corciano come delimitata in narrativa è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; art, 1 n. 3 e 4 ed è quindi soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge medesima; 2) la presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria insieme con il verbale ed il parere n. 63 dell’11 ottobre 1989 della Commissione provinciale di Perugia; 3) di invitare i Comuni di Perugia, Magione, Corciano e Marsciano ad adempiere quanto previsto dall’art.9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e dall’art.8 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e a quanto altro necessario alle conseguenti varianti ai rispettivi strumenti urbanistici generali; 4) l’assessore ai beni ambientali curerà che i Comuni di Perugia, Magione, Corciano, Marsciano provvedano all’affissione per tre mesi del Bollettino Ufficiale della Regione contenente la presente delibera e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altre copie del Bollettino con la relativa planimetria delle zone vincolate in conformità all’art. 4 della legge 1497/39. Il Relatore Piermatti Il Presidente GHIRELLI La relativa cartografia è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso gli Uffici dell’Area operativa assetto del territorio -Settore beni ambientali. REGIONE DELL’UMBRIA COMMISSIONE PROV.LE BENI AMBIENTALI PERUGIA (Legge regionale 4 marzo 1980, n. 14) Seduta dell’11 ottobre 1989, Parere n. 63. Perugia -Inclusione negli elenchi di cui all’art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 di alcune località nei territori dei comuni di Perugia, Corciano, Magione e Marsciano. Visto l’ordine del giorno in data 11 ottobre 1989, pratica n. 1; Udito il Relatore Tagliasacchi LA COMMISSIONE PROVINCIALE BENI AMBIENTALI Nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14; Vista la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 1989, n. 6585 inerente la proposta di vincolo delle aree circostanti la loc. Capanne in comune di Perugia; Visto il rapporto istruttorio redatto dal Settore beni ambientali in data 22 settembre 1989; HA RILEVATO QUANTO SEGUE: STATO AMBIENTALE DELL’AREA IN OGGETTO. L’unità ambientale perfettamente riconoscibile e circoscritta, trattandosi con ogni probabilità di valle alluvionale, ed essendo detta valle circostante da basse colline, è attualmente sottoposta a tutela ambientale per gli effetti della legge 8 agosto 1985, n.431 limitatamente ai seguenti elementi paesistico-naturali: — torrente Caina e Rio Fratta per una fascia di m. 150 dalle sponde; — alcune aree a pineta di impianto non recente; — alcune zone coperte da bosco e macchia mediterranea (versante S. Martino dei Colli); — Villa Gallenga e Villa Montefreddo (agli estremi N e 5) censite come ville, parchi e giardini tutelati ex art. 1 comma 3 della citata legge 431/85. Manca, allo stato attuale, un provvedimento unico ed organico che permetta una tutela più attenta ed efficace dell’insieme strettamente correlato. Difatti, dal punto di vista percettivo e morfologico ci si trova di fronte ad una unità ambientale tipica del paesaggio agrario storicamente antropizzato con la presenza di tutti gli elementi che caratterizzano nel nord dell’Umbria tale paesaggio: dalla villa gentilizia del XVII/XVIII sec., al casale tipico, al torrente che nel caso della Caina, in questo tratto è segnalato da filari di pini secolari, ai centri storici d’altura di origine medievale, se non più antica e di notevole spessore storico-architettonico come Agello e Castiglione della Valle. Quello che rende rara la gradevolezza dell’insieme risiede nel fatto che in zona non sono state installate attività non legate alla tradizionale economia agraria dell’area e lo stesso assetto conserva integra la struttura paesistica originaria. Il perimetro dell’unità ambientale, come evidenziato nell’allegata cartografia è facilmente riscontrabile nei crinali circostanti e, grosso modo, procedendo in senso orario, va da Agello (Comune di Magione), tocca i toponimi «Castel laccio» (Villa Gallenga), «Solomeo» (Comune di Corciano) «Capanne», «Bagnaia», «Villa Montefreddo», «Pilonico Materno», «Castiglion della Valle» (Comune di Marsciano), «S. Martino dei Colli», per chiudere di nuovo su Agello. L’unica destinazione di P.R.G. del comune di Perugia che in potenza potrebbe compromettere l’equilibrio ambientale dell’area, riguarda proprio ed unicamente l’area di sedime del futuro carcere. Tale zona è destinata dal vigente P.R.G. a servizi generali per un’estensione di circa 16 Ha. Tuttavia l’art. 19 delle NT.A. testualmente recita all’ultimo comma: «tali attrezzature sono, agli effetti della edificabilità, condizionate alle esigenze funzionali, salvo il rispetto dei valori ambientali e paesistici...». Rinviando così ogni decisione sull’edificabilità dell’area alla compatibilità ambientale dell’intervento. Considerato: a) che in tutta la zona interessata dal presente provvedimento come complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale in quanto costituito dagli elementi morfologici storici, sociali, ed urbanistici più sopra elencati, è ravvisabile la spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano; b) che la zona costituisce non comune bellezza panoramica in quanto godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico; Posto quanto sopra si individuano nell’unità ambientale descritta le caratteristiche di pregio previste all’art, 1 n. 3, n. 4, ed i contenuti di valore elencati ai numeri 4 e 5 dell’art. 8 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357. Ritenuto che occorre quindi provvedere alla tutela dei valori ambientali e panoramici propri delle località suesposte, ed al loro pubblico godimento; TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E RITENUTO ALLUNANIMITÀ PROPONE che la zona sita nei territori dei comuni di Perugia, Corciano, Magione e Marsciano, delimitata come da allegata cartografia, sia inclusa negli elenchi delle località di cui all’art. 1 n. 3 e n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Il presidente F.to PAOLO MENICHETTI VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE BENI AMBIENTALI SEDUTA DELL’11 OTTOBRE 1989. L’anno millenovecentottanove, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 10 presso l’Area operativa assetto del territorio in Perugia, Centro direzionale Fontivegge, in seguito a regolare convocazione scritta con lettera prot. n. 2389 del 5 ottobre 1989, si è riunita la Commissione provinciale per i beni ambientali, prevista dall’art. 3 della LR. 14/80 per trattare gli argomenti posti all’OdG. Sono pì-esen lì: 1) Paolo Mc-ìiicheiìi Presidente CPBA. 2) Lucio Beniììcampi Componente CP.B.A. 3) Enzo Coccia 4) Pietì-o Conversini 5) Sergio Di Nicola » 6) Domenico Pasquale >‘ 7) Giuliano Rogari 8) Sever Paolo Tagliasacchi 9) Luciano Tortoioli 10) Presidente Comunità montana Alto Chiascio. Sono presenti con delega scritta il sig. Riccardo Mariotti in rappresentanza del Sindaco del Comune di Castiglion del Lago ed il sig. Angelelli per il Comune di Perugia. Componente C.P.B.A. Risultano assenti: 1) Pierluigi Fiorentino 2) Walter Tomassoli 3) Sindaco Comune di Gubbio 4) Sindaco Comune di Spello 5) Sindaco Comune di Norcia 6) Sindaco Comune di Assisi 7) Soprintendente Beni Archeologici 8) Soprintendente beni A.A.A.S. 9) Presidente Ass.ne Comuni del Trasimeno 10) Presidente Ass.ne Comuni Valle Umbra Sud 11) Presidente Ass.ne Comuni del Comprensorio Perugino 12) Presidente Ass.ne Comuni Valle Umbra Nord 13) Presidente Comunità montana Valnerina 14) Ministero di grazia e giustizia 15) Provveditore OO.PP. dell’Umbria 16) Ministero beni culturali e ambientali 17) Commissario di Governo 18) Prefetto Provincia di Perugia. Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, assume la presidenza l’assessore dr. Paolo Menichetti. Assistente con funzioni di segretario verbalizzante Gina Santucci La Commissione passa all’esame degli argomenti posti all’O.d.G. seguendo la progressione indicata: 1) PERUGIA -Rapporto inerente proposta di provvedimento di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per una zona in località Capanne -Pian dell’Abate in comune di Perugia. Relatore: Tagliasacchi In base all’istruttoria predisposta dall’Ufficio beni ambientali su proposta della Giunta regionale 12 settembre 1989, n. 6585 il Relatore illustra la situazione dell’unità ambientale dell’area che come evidenziato nel citato rapporto del Settore interessa territori anche dei comuni di Marsciano, Magione, Corciano e, pertanto, risulta omogenea rispetto alle caratteristiche di pregio previste dall’art, 1 n. 3 e n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Inoltre, Tagliasacchi pone all’attenzione della Commissione la necessità di estendere il provvedimento di tutela verso nord sino a toccare la loc. Monte Frondoso e possibilmente il centro storico di Solomeo in territorio del comune di Corciano. Prende la parola Coccia - Dichiara di concordare con quanto proposto dal Relatore mentre ritiene indispensabile precisare i confini del vincolo verso SE. escludendo aree già compromesse da previsioni edificatorie attuate in loc. Bagnaia del comune di Perugia e non direttamente percettibili dall’unità ambientale proposta. Prosegue, evidenziando l’opportunità che verso ovest sia esclusa dal vincolo un’area in loc. «La Casetta» e sua in prossimità della Pievaiola in comune di Magione in quanto marginale rispetto all’unità ambientale. Segue breve discussione dalla quale emerge parere favorevole unanimemente espresso per l’inclusione negli elenchi di cui alla legge 1497/39 e inviando agli Uffici competenti gli atti relativi alla proposta in oggetto al fine di permettere agli stessi di operare le proposte e modifiche al perimetro di vincolo Omissis La seduta è tolta alle ore 11,05. (seguono firme) N.B.: Sulla deliberazione in oggetto sono stati richiesti dalla Commissione di controllo sull’amministrazione regionale i sottoriportati chiarimenti, forniti con atto di Giunta 18 luglio 1992, n. 5446 di seguito inserita: COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE COMMISSIONE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL GIORNO 5 LUGLIO 1991 Protocollo n. 915826 - N. d’ordine: 5904 Vista la deliberazione n. 5701, in data 14 giugno 1991 della Giunta regionale dell’Umbria, concernente: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 di alcune località nei territori dei comuni di PerugiaCorciano- Magione-Marsciano”; Osservato quanto segue: Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda la sentenza n. 808 in data 7ottobre 1987 della Sez. VI) il vincolo paesistico non potrebbe riguardare zone territoriali sulle quali siano già in corso opere pubbliche, la cui esecuzione sia stata già iniziata anteriormente all’imposizione del vincolo (come nella fattispecie, giacché nella zona interessata dal vincolo è da tempo in corso di realizzazione il nuovo carcere di Perugia). In ogni caso, come sottolineato nella citata sentenza ed in quella del TAR dell’Umbria n. 298/1983, riguardanti caso analogo a quello in esame, occorre che provvedimenti del genere vengano adottati previo concerto — ora intesa —con le Amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell’opera (ari. 13 della legge n. 1497/1939; art. 18 RD. n.1357/1940); Dato atto che nella deliberazione in esame non si fa alcun riferimento all’effettuazione di detto adempimento; Ritenuto che, ai fini dell’esame della deliberazione sopraindicata, occorre acquisire ulteriori elementi di valutazione e chiedere i necessari chiarimenti; DECIDE: di chiedere alla Giunta regionale dell’Umbria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che siano forniti ulteriori elementi di valutazione e adeguati specifici chiarimenti in ordine ai singoli punti indicati nelle considerazioni di cui alle premesse. (seguono le firme), DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 1992, n. 5446. Chiarimenti alla Commissione di controllo in ordine alla precedente delibera n. 5701 del 14 giugno 1991 inerente: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 di alcune località nei territori dei comuni di Perugia, Corciano, Magione, Marsciano e>. LA GIUNTA REGIONALE Vista la precedente delibera n. 5701 del 14giugno 1991 inerente: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 di alcune località nei territori dei comuni di Perugia - Corciano - Magione - Marsciano>’; Vista la decisione n. 5904 assunta dalla Commissione di controllo nella seduta del 5 luglio 1991 con la quale si richiedono ulteriori elementi di valutazione ed adeguati specifici chiarimenti in ordine a singoli punti del citato atto n. 5701 del 14 giugno 1991; Rilevato che: — quanto alla prima osservàzione si evidenzia come la sentenza del C.S. n. 808 in data 7 ottobre 1987 (Sez. VI) non sembra categoricamente escludere la possibilità di vincolare zone territoriali nelle quali siano in corso opere pubbliche, ma più esattamente sostiene che la costruzione già iniziata prima dell’imposizione del vincolo non può essere assoggettata nella sua fase di edificazione alle conseguenze del ~rincolo stesso. Proprio in linea con tale orientamento giurisprudenziale questa Giunta non ha inteso richiamare i provvedimenti cautelari già in passato assunti ex art. 8 sull’opera pùbblic stione e censurati dal T.A.R. Umbria e, pertant qualsiasi ulteriore effetto. In conseguenza di c~ vedimento di tutela imposto sulla vasta zona te riconosciuta di valore paesistico come non pu< su costruzioni già in atto da parte di privati, ta offre la possibilità di interferire con l’opera pui in fase di ultimazione; — quanto alla seconda osservazione si rile’ procedura del concerto di ciii all’art. 13 della leg~ gno 1939, n. 1497 è~sìata correttamente intrar l’Amministì-azione regionale che, con nota n. 2 ottobre 1989 dell’U[ficio uì-banisìica e beni ar (che si allega alla piesente), ha esplicitamente to tutti i soggetti competenti ed in particolare: ro di grazia e giustizia, Provveditorato alle OC l’Umbria, alla paì-tecipazione ai lavori della Coi ne provinciale per i beni ambientali convocata minare la proposta di vincolo della zona in ques fine di addivenire al previsto concerto di cui all della legge 1497/39; Considerato: —- tuttavia che, anche se nel vei-bale della Commissione BB.AA. dell’lì ottobre 1989 i so Cui sopra risultano assenti sebbene invitati, ne Giunta regionale n. 5701 del 14 giugno 1991 la procedura non è stata menzionata e quindi si nt cessano integrare a ta fine l’atto medesimo; Tutto ciò premesso e considerato; Udita la relazione dell’assessore relatore; A voti unanimi, espressi nei modi di legge; delibera: 1) di fornire alla Commissione di controllo elementi di valutazione ed adeguati specifici chi: ti in ordine alla precedente deliberazione n. 570 giugno 1991, come rappresentati in premessa; 2) di integrare la parte narrativa del più volt atto n. 5701 del 14 giugno 1991 con la seguente c razione: «Rilevato che il Ministero di grazia e giustizia ed veditorato alle OO.PP. dell’Umbria, sebbene mvi riunione della Commissione provinciale per i b. bientali, al fine di addivenire al previsto concert all’art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, n intervenuti né hanno richiesto aggiornamento c duta o hanno in alcun modo manifestato avviso rio alla proposta di vincolo della vasta area inc tra l’altro anche la zona di sedime del Peniten2 Il Relatore Piermatti Il Pre GHI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 9 dicembre 1992, n. 9688. REGI( Recepimento accordo sulla mobilità interna manda. LA GIUNTA REGIONALE Premesso che in data 12 novembre 1992 è stat scritto dall’assessore al personale sig. Carlo Gubbi rappresentanti le organizzazioni sindacali CGIL UIL e FIALP-CISAL l’accordo sulla mobilità interi manda ex art. 8 L.R. 16 dicembre 1983, n. 46~